Statuto

Art. 1

Per iniziativa del Gruppo Nazionale di Geologia Applicata è costituita l’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (A.I.G.A.), con sede in Roma.

Art. 2

L’A.I.G.A. è un’associazione scientifica senza fini di lucro. L’Associazione ha per scopo:

a) la promozione, lo svolgimento, il coordinamento e la diffusione di studi e ricerche di base ed applicate su tematiche di Scienze della Terra (in particolare di Geologia Applicata), dal rilevamento geologico-tecnico alla geologia tecnica, alla idrogeologia, alla geofisica applicata, alla geomorfologia applicata, alla pianificazione e gestione delle georisorse (compresa quella idrica), alla protezione dell’ambiente e del territorio, allo studio dei rischi geologici (sismico, vulcanico, idrogeologico, idraulico), agli interventi per la loro mitigazione, ecc.;

b) la promozione e la presentazione, ad istituzioni ed enti pubblici e privati, di studi e proposte di provvedimenti relativamente a problemi generali e locali riguardanti le Scienze della Terra ed in particolare la Geologia Applicata e Ambientale e la Geomorfologia Applicata;

c) la promozione di iniziative atte a favorire la creazione in Italia di Centri di Studio e di Ricerca nel ramo delle Scienze della Terra applicate ed in particolare nei rami geologico-applicativo e geomorfologico applicativo;

d) il collegamento e la corrispondenza con associazioni ed istituzioni scientifiche sia nazionali, sia internazionali, a cui afferiscono ricercatori e studiosi nei settori di interesse delle Scienze della Terra applicate ed in particolare nei settori della Geologia Applicata e Ambientale e della Geomorfologia Applicata;

e) l’informazione in merito a progetti, programmi di ricerca, studi, risultati di lavori, calendari di manifestazioni (congressi, seminari, corsi di perfezionamento, ecc.), nazionali e internazionali, riguardanti la Geologia Applicata e Ambientale e la Geomorfologia Applicata;

f) la promozione di scambi culturali e collaborazioni, anche attraverso rapporti di confederazione, con istituzioni, associazioni scientifiche e tecniche, anche di settori diversi, nazionali e internazionali, con il fine di garantire la presenza della specifica cultura geologico-applicativa nei problemi relativi allo studio e alla gestione del territorio e dell’ambiente;

g) il collegamento con le Università e gli Istituti Scientifici di ricerca per il perfezionamento, la specializzazione e l’aggiornamento nel campo della Geologia Applicata e Ambientale e della Geomorfologia Applicata e per favorire l’orientamento delle attività formative accademiche verso le moderne esigenze della società nei riguardi della Geologia Applicata e Ambientale e della Geomorfologia Applicata;

h) la promozione di iniziative nel campo delle norme, raccomandazioni, linee guida, allo scopo di renderle più efficaci dal punto di vista geologico-applicato e ambientale e aderenti alle moderne esigenze, anche con riferimento alle normative straniere di altri paesi tecnologicamente avanzati.

Per favorire lo svolgimento degli scopi elencati, l’A.I.G.A.:

• promuove ed organizza congressi, convegni ed altri incontri scientifici, sia a carattere nazionale, sia a carattere internazionale;

• costituisce direttamente (o partecipa a) commissioni di studio su problemi generali e locali;

• fornisce la propria consulenza a Ministeri, Enti, Comitati e Commissioni anche a carattere interdisciplinare;

• promuove la pubblicazione e la diffusione di risultati delle ricerche a carattere geologico-applicativo e ambientale.

Art. 3

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: ordinari, iuniores, liberi professionisti, sostenitori, benemeriti, onorari, fondatori. L’appartenenza alle varie categorie è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

a) Soci ordinari: a richiesta possono essere nominati soci ordinari i professori, i ricercatori e tecnici di ruolo, purché laureati, delle Università o degli Enti di ricerca, i dottori di ricerca, afferenti ai settori scientifici disciplinari inerenti alle Scienze della Terra applicate, ed in particolare alla Geologia Applicata e Ambientale e alla Geomorfologia Applicata;

b) Soci iuniores: a richiesta possono essere nominati soci iuniores gli studenti in discipline geologiche o affini, i dottorandi di ricerca, i borsisti e gli assegnisti di ricerca nel campo della Geologia Applicata e Ambientale e della Geomorfologia Applicata. La permanenza, quali soci iuniores, all’interno dell’Associazione, è limitata a cinque anni consecutivi. Trascorso tale termine, qualunque sia la qualifica degli afferenti, questi diventano Soci ordinari;

c) Soci liberi professionisti: a richiesta possono essere nominati Soci liberi professionisti gli iscritti agli Albi nazionali delle professioni tecniche che si occupano di tematiche vicine alla Geologia Applicata e Ambientale e alla Geomorfologia Applicata; essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari;

d) Soci sostenitori collettivi: sono gli Enti pubblici e privati, compresi quelli di ricerca, le Associazioni e gli Studi professionali coloro che, facendone richiesta, intendono esprimere il loro interesse per le attività dell’Associazione mediante il versamento di quote annuali speciali determinate dal Consiglio Direttivo;

e) Soci benemeriti: sono coloro che hanno benemeritato per l’Associazione per particolari attività in favore di essa. Sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che delibera in merito;

f) Soci onorari: sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che delibera in merito, tra le personalità sia italiane, sia straniere, che si sono particolarmente distinte nei settori di ricerca della Geologia Applicata e Ambientale e della Geomorfologia Applicata;

g) Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Tutte le domande di afferenza all’Associazione devono essere preventivamente esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo, anche per via telematica.

Trascorsi 15 gg. dalla richiesta di afferenza, in assenza di vincoli ostativi e di obiezioni da parte del Presidente e/o di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, i richiedenti sono inseriti d’ufficio dalla Segreteria nella categoria di socio spettante in base alla propria qualifica.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione.

Art. 4

I soci ordinari, iuniores, liberi professionisti e sostenitori devono contribuire alle spese dell’Associazione pagando le relative quote annue stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Gli importi delle quote annuali, diversificati rispetto alle categorie di Soci (ordinari, iuniores e sostenitori), sono comunicati ai Soci stessi almeno tre mesi prima della scadenza naturale (entro il 30 settembre di ogni anno). I versamenti delle quote vengono effettuati all’inizio di ogni anno, entri i primi tre mesi. I versamenti effettuati dopo il 31 marzo di ogni anno sono soggetti all’applicazione di una mora, il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato a tutti i Soci almeno tre mesi prima rispetto alla data della scadenza naturale della quota associativa (entro il 30 settembre di ogni anno).

Art. 5

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, da presentare entro il primo semestre di ogni anno, per morosità o per indegnità.

Art. 6

Sono Organi dell’Associazione:

- L’Assemblea Generale

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7

L’Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci, iuniores, liberi professionisti, ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento delle quote e dai soci benemeriti e onorari.

Art. 8

L’Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, non oltre due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. È nella competenza dell’Assemblea Generale ordinaria:

a) approvare la relazione annuale del Presidente;

b) approvare i bilanci sia consuntivo sia preventivo;

c) votare per il rinnovo del Consiglio Direttivo, secondo le modalità indicate dal successivo art. 13; d) esaminare e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 9

L’Assemblea Generale ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento diretto o per delega di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10

L’Assemblea Generale straordinaria dovrà essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi, a suo parere, la necessità, o quando al Consiglio ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 11

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, sia ordinaria, sia straordinaria, sono valide se prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Art. 12

Le convocazioni dell’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, vengono indette anche fuori della sede sociale, mediante avviso trasmesso ai soci almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l’ordine del giorno con l’indicazione specifica degli argomenti da trattare. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è costituito da 15 Consiglieri, eletti tra tutti i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad esso compete la programmazione annuale dell’attività dell’associazione nel rispetto degli scopi di cui all’art. 2.

Esso è eletto dall’Assemblea Generale ordinaria, a scrutinio segreto, anche per posta.

Ogni socio può esprimere fino a 3 preferenze. Risulteranno eletti i primi 15 che avranno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voto sarà eletto il più anziano di età. Il Consiglio Direttivo elegge Presidente, Segretario, Vice Presidente e Tesoriere.

I Soci fondatori e coloro che hanno già rivestito il ruolo di Presidente dell’Associazione fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo, pur non avendo diritto di voto.

Il Presidente, con l’approvazione della maggioranza del Consiglio, può invitare in ogni momento i Soci che riterrà opportuno a far parte dell’attività del Consiglio per l’espletamento di specifiche funzioni. Tali Consiglieri (Consiglieri Aggregati) saranno convocati di volta in volta quando il Consiglio si occuperà delle questioni a cui essi collaborano o sono preposti. I Consiglieri Aggregati non hanno diritto di voto.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento diretto di almeno la metà più uno dei Consiglieri. In seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un’ora dalla prima, esso è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti.Le sedute potranno anche svolgersi per via telematica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Art. 15

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo (un voto per consigliere). Dura in carica tre anni e può essere rieleggibile una volta sola. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad esprimere il proprio voto. I Soci assenti possono esprimere il proprio voto per posta.Sarà eletto il Socio che avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. Non sono ammesse deleghe.

Art. 16

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli è anche Presidente dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. Presso la sede del Presidente è istituita la sede operativa dell’Associazione. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea Generale per le elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Presidente, alla fine del suo mandato, deve organizzare il Congresso Nazionale dell’Associazione, nella sede che, su proposta del Presidente stesso, il Consiglio riterrà opportuna.

Art. 18

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell’Associazione su direttive stabilite dal Consiglio Direttivo. Opera sui depositi di conto corrente a firma congiunta con il Presidente. In caso di suo impedimento, le sue funzioni saranno svolte dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire il conto corrente bancario secondo le proprie esigenze e di quelle del Presidente.

Art. 19

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di impedimento dello stesso.

Art. 20

Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura l’organizzazione dell’ufficio di Segreteria. In caso di suo impedimento, le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.

Art. 21

In casi di dimissioni o altro motivo di decadenza anticipata da parte degli eletti:

• la composizione del Consiglio Direttivo verrà reintegrata con la nomina del primo dei non eletti;

• la votazione per la carica di Presidente dovrà essere ripetuta, previa convocazione da parte del componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, dei quali il più anziano fungerà da Presidente, ha il controllo sull’amministrazione dell’Associazione e sull’osservanza dello Statuto e di tutti i compiti stabiliti dalla legge. Esso è eletto tra i Soci in occasione della seduta dell’Assemblea Generale convocata per la nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con le stesse modalità per la nomina del Consiglio Direttivo.

In tale occasione saranno nominati Revisori supplenti i primi due non eletti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni. Esso assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 23

Per realizzare gli scopi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare Comitati permanenti e anche di ambito regionale. Possono farne parte anche esperti e studiosi non iscritti all’Associazione, in considerazione di loro specifiche competenze.

I Comitati decadono con il Consiglio Direttivo.

Art. 24

Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall’Assemblea Generale. Per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti. Le modifiche entrano in vigore subito dopo la loro approvazione.

Art. 25

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi e donazioni di terzi, dai servizi resi, dagli avanzi di gestione e comunque dalle somme e beni a disposizione.

Art. 26

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da apposita Assemblea Generale Straordinaria. Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Associazioni similari o Istituti - Dipartimenti di ricerca nel settore della Geologia Applicata e Ambientale e della Geomorfologia Applicata. Tale decisione sarà assunta dall’Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 27

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, varranno le norme di legge.

     
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